Costituzione di Associazione

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Quali tipi di associazioni esistono, cosa li caratterizza, quali devono registrarsi per ottenere agevolazioni e benefici fiscali? Una panoramica per conoscere le caratteristiche principali delle varie tipologie di enti non profit

Quali tipi di associazione esistono?

L’associazione è un’organizzazione costituita da più persone che si riuniscono per perseguire, senza scopo di lucro (non profit), un fine comune di carattere culturale, filantropico, assistenziale, sportivo, ricreativo, etc. Esistono numerosi tipi di associazioni, le cui principali caratteristiche comuni sono:

  • parità di diritti e di doveri degli associati
  • libertà di adesione dei nuovi membri
  • divieto di distribuire utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ente
  • obbligo di devolvere il patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe in caso di scioglimento dell’ente no profit
  • obbligo di rendicontazione annuale
  • libera eleggibilità degli organi amministrativi.

Tipologie principali di enti non profit

Prima di soffermarsi sulle singole tipologie, ricordiamo che tutte le associazioni si distinguono in riconosciute e non riconosciute:

  • associazioni riconosciute: sono quelle che devono essere costituite dal notaio per ottenere il riconoscimento di persona giuridica. Ciò comporta che i creditori possono rivalersi solo sul patrimonio dell’ente e non su quello degli associati
  • associazioni non riconosciute: non vengono iscritte nel registro delle persone giuridiche. Ciò significa che gli amministratori rispondono con il loro patrimonio personale se quello dell’organizzazione è insufficiente. Per la loro costituzione non è necessario il notaio, ma è sufficiente adottare un atto costitutivo e uno statuto.

Vediamo ora in dettaglio le varie tipologie possibili.

ETS

Gli ETS (Enti del Terzo Settore) sono le associazioni introdotte da una recente riforma di cui al D.lgs 3 luglio 2017, n. 117 denominata Riforma del Terzo Settore. Tutte le tipologie che verranno esaminate possono diventare ETS e beneficiare delle agevolazioni fiscali previste se hanno determinati requisiti. I principali sono:

  • svolgere attività di interesse generale tra quelle previste dall’art. 5 del Codice del Terzo settore
  • essere iscritte al Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS) operativo dal 24 novembre 2021
  • avere da 3 a 7 associati fondatori a seconda del tipo di associazione.

Le associazioni di promozione sociale (APS) e quelle di volontariato (ODV) diventeranno ETS di diritto. Gli uffici preposti dovranno verificare il possesso dei requisiti prescritti. Le ONLUS, invece, non verranno trascritte in automatico nel RUNTS, poiché la qualifica di ONLUS è stata cancellata dal Codice del Terzo Settore. Questi enti per sopravvivere dovranno iscriversi al RUNTS individuando la specifica sezione di riferimento in cui collocarsi (APS oppure ODV).

Associazione culturale

L’associazione culturale deve avere come obiettivo quello di svolgere e/o promuovere attività culturali, quali, ad esempio, istruzione, ricerca, conservazione, tutela, valorizzazione di patrimoni artistici, storici, linguistici, enogastronomici, naturalistici, etc. Per la sua costituzione sono necessari almeno 3 associati fondatori.

Questo tipo di ente potrà essere iscritto al Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore. Oggi, se però vuole beneficiare del 2 per mille dell’IRPEF, va iscritto in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Associazione di Promozione Sociale (APS)

L’Associazione di Promozione Sociale (APS) ha come scopo quello di innalzare il benessere e la qualità della vita principalmente dei propri associati e dei loro familiari avvalendosi prevalentemente dell’attività volontaria (gratuita) dei propri associati. Per fondarla sono necessari almeno 7 fondatori. Le APS dovranno essere iscritte al RUNTS.

Associazione di Volontariato (ODV)

Le associazioni di volontariato o Organizzazioni di Volontariato (ODV) svolgono attività con finalità di solidarietà sociale, attraverso l’erogazione di servizi gratuiti a favore di persone che si trovano in uno stato di bisogno. A differenza della APS, questa organizzazione eroga servizi a favore di soggetti estranei all’associazione e non verso i propri associati. Anche questo tipo di ente si deve avvalere della attività volontaria dei propri associati. Per la sua apertura sono necessari almeno 7 associati fondatori. Anche le ODV dovranno necessariamente essere iscritte al RUNTS.

ONLUS

Sono definite ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale) dal D.lgs. n. 460/1997, le associazioni che prevedono espressamente nel loro statuto di perseguire interessi solidaristici quali la beneficienza, l’assistenza sociale, l’assistenza sanitaria, la formazione, la ricerca scientifica, la promozione della cultura e dell’arte, etc.

Le ONLUS devono essere iscritte all’anagrafe unica delle ONLUS tenuta presso la Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate per poter ottenere i benefici fiscali. Questi enti sono stati cancellati dalla riforma del terzo settore. Pertanto quelle già costituite dovranno decidere se diventare una ODV o una APS e iscriversi al RUNTS.

Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD)

Si definiscono Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) gli enti che svolgono e promuovono attività sportive dilettantistiche, comprese le attività didattiche. In molti casi, le ASD sono note come circoli sportivi (es. golf, tennis, vela). Tali enti non promuovono l’attività sportiva in forma professionistica. Si considera attività professionistica quella esercitata a favore di una società sportiva a fronte di un compenso, con carattere di continuità, nell’ambito delle discipline regolamentate dal CONI (calcio, ciclismo, pallacanestro, etc.). Per costituire una ASD sono necessari almeno 3 associati fondatori.

Dal 31 agosto 2022, tutte le ASD dovranno essere registrate nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche che sostituisce il registro del CONI. Solo l’iscrizione al registro certifica la natura sportiva dilettantistica dell’attività svolta da un’associazione, permettendo così di godere dei benefici previsti dalla normativa di riferimento per le ASD.

Associazione musicale (o banda musicale)

L’associazione musicale ha lo scopo di promuovere la pratica e la diffusione della cultura musicale. Essa può essere un’organizzazione di volontariato, una ONLUS, un’associazione di promozione sociale o culturale. Per aprirla sono necessari almeno 3 associati fondatori.

A seconda della tipologia adottata, l’ente dovrà essere iscritto nel suo apposito registro per usufruire dei benefici e delle agevolazioni fiscali.

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